
Conto deposito presso il notaio per la tutela di chi compra casa
Con la fine dell’estate, a partire dal 29 Agosto 2017, entra in vigore il conto di deposito per la tutela di chi compra casa.
La legge n. 124/2017 sulla concorrenza introduce la facoltà di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino alla trascrizione del contratto notarile di compravendita.
Icon questa norma chi non sottoscrive un preliminare notarile Registrato e Trascritto ha uno strumento legale per evitare l’esposizione della Parte Acquirente a rischi di diversa natura quali:
1- eventualità che tra la data del rogito, o per la precisione a decorrere dalla data dell’ultima ispezione dei registri immobiliari che il notaio rogante esegue, alla data della sua trascrizione nei registri immobiliari venga pubblicato un gravame inaspettato a carico del venditore (ipoteca, sequestro, pignoramento, domanda giudiziale ecc.).
2- il Venditore, nel periodo che intercorre tra la data della firma del rogito notarile e la data della trascrizione presso I Registri Immobiliari, decida in malafede di vendere una seconda volta lo stesso immobile ad un’altro Acquirente con la conseguenza che tra essi prevalga il primo Acquirente ad essere trascritto ufficialmente.
In sostanza, fino a che l’acquisto non sia trascritto, non si ha la certezza che esso sia andato a buon fine; e se, per caso, non va a buon fine, si tratta spessissimo di situazioni in cui è praticamente impossibile avere la restituzione del denaro consegnato al venditore al momento della firma del rogito.
La scena tradizionale (al rogito il venditore consegna le chiavi e l’acquirente paga il prezzo) è dunque destinata a cambiare nel caso di rogito successivo a un contratto preliminare di cui non sia stata voluta la trascrizione. La nuova legge infatti afferma (importando in Italia una prassi da tempo vigente in Francia) che se ne sia «richiesto da almeno una delle parti», il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si è perfezionato senza subire gravami.
In una prima fase sarà inevitabile qualche intoppo.
Vero è invece che la nuova norma è stata introdotta per avere un senso: e cioè quello di proteggere l’acquirente dal rischio di vedere la trascrizione del proprio acquisto preceduta da una formalità pregiudizievole.
Quando la legge vuol proteggere uno dei soggetti di un rapporto, detta norme per loro natura inderogabili (il cosiddetto ordine pubblico «di protezione») , poiché altrimenti destinate appunto ad essere travolte, nella prassi commerciale, da clausole di stile.