
Deposito del prezzo della compravendita presso il notaio
Entrata in vigore il 29 agosto 2017, la legge introduce il cosiddetto “deposito del prezzo al notaio” che consiste nella possibilità di depositare il denaro di una compravendita immobiliare presso un conto gestito dal notaio fino alla trascrizione del contratto nei registri immobiliari.
Il deposito del prezzo dal notaio è un’opzione facoltativa la cui scelta spetta all’acquirente, il quale decide se avvalersene o rinunciare: le somme vengono versate dall’acquirente su un conto corrente acceso in banca dal notaio con la destinazione di “conto dedicato ai sensi della Legge 147/2013” e vengono custodite dallo stesso notaio fino alla trascrizione del contratto; e solo successivamente verranno trasferite al Venditore.
Le somme versate sul Conto Dedicato sono separate dal patrimonio del notaio e non cadono nella successione né nella comunione dei beni: gli interessi attivi che produce il conto “dedicato” vanno a beneficio delle piccole e medie imprese.
I vantaggi per Acquirente del deposito prezzo presso il notaio:
Il deposito del prezzo sul conto notarile dedicato protegge dal rischio di trascrizioni o gravami pregiudizievoli tra la stipula e la trascrizione dell’atto notarile, e può tornare utile anche nelle seguenti ipotesi:
Presenza di un pignoramento o di una ipoteca pregressa – La casa è gravata da un pignoramento o da un’ipoteca. In atto si conviene tra le parti che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta cancellazione di dette formalità
Casa soggetta a prelazione legale – L’immobile è soggetto a prelazione legale e dunque nell’atto notarile si conviene che il prezzo venga pagato solo dopo che sia venuta meno la possibilità di esercitare la prelazione.
Casa non agibile – Nell’atto si conviene che il prezzo venga pagato successivamente la presentazione della segnalazione certificata di agibilità.
Casa non libera da persone o cose -L’immobile è ancora occupato dal venditore. Si conviene che il prezzo venga pagato solo ad avvenuta consegna della casa all’acquirente libera da persone e cose.
Presenza di debiti del venditore – Il venditore non ha ancora saldato tutte le spese condominiali a suo carico (ad es. spese straordinarie deliberate prima dell’atto per opere non ancora eseguite al momento della stipula). Al fine di garantire l’acquirente (che potrebbe essere chiamato a rispondere di tali spese ex art. 63 disp. att. c.c.) vengono depositate presso il notaio gli importi necessari a coprire questi costi conferendo al notaio stesso l’incarico di effettuare tutti i pagamenti richiesti dall’amministratore di condominio.
Tutele anche per il venditore
Il deposito del prezzo garantisce il sicuro trasferimento del denaro dall’acquirente al venditore che incasserà la somma della compravendita dopo qualche giorno senza nessun rischio sull’effettivo incasso.