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Dichiarazione dei redditi, la detrazione sugli interessi del mutuo

Di

Tre Pievi

Pubblicato in Fiscale Su Aprile 14, 2016

Tra le detrazioni previste sulle imposte sui redditi delle persone fisiche, segnaliamo quelle che prevedono un risparmio se si acquista una prima casa: infatti per l’acquisto dell’abitazione principale sulla quale viene contratto un mutuo è possibile usufruire di una detrazione sull’Irpef del 19% del valore degli interessi passivi, per un massimo di 4.000 euro.
Le condizioni previste dalla legge per beneficiare delle detrazioni sono le seguenti:
– avere il mutuo intestato a proprio nome: a tal fine l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione è valida anche se a fruire dell’immobile come abitazione principale è un congiunto.
– la tempistica dell’acquisto: Per i mutui contratti ante 1993 è necessario che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro l’8 dicembre di quell’anno, senza successive variazioni dell’abitazione principale, a meno che non siano avvenute per cause lavorative.
Per i mutui contratti dal primo gennaio 1993 al 31 dicembre 2000: l’immobile deve essere stato adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto e l’operazione di acquisto deve essere stata realizzata nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo.
Per i mutui contratti dal primo gennaio 2001, è necessario che l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale entro 12 mesi dalla data nella quale è stato acquistato. Tale operazione deve essere stata realizzata nei 12 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo.
In caso di mutuo cointestato tra coniugi (che non siano l’uno a carico dell’altro), il limite alle detrazioni viene suddiviso in egual misura tra I coniugi diventando dunque di 2.000 euro cadauno.
Gli interessi non sono l’unica spesa detraibile al 19 per cento. A essi si aggiungono gli oneri accessori, ovvero tutti quelli necessari alla stipulazione del mutuo, come le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica; quelle per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare, le commissioni spettanti agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione o gli oneri fiscali (imposte di registro, ipotecarie e catastali). Sempre con la stessa percentuale, sono detraibili anche quote di rivalutazione derivanti da clausole di indicizzazione.
Alle medesime agevolazioni si ha diritto anche per la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale, oltre che per l’acquisto. In ogni caso bisogna fare attenzione ad avere a disposizione tutti i documenti necessari: contratto di mutuo, certificazione della banca attestante il pagamento degli interessi versati nel periodo d’imposta considerato e la quota di capitale residua, atto di acquisto dell’immobile.

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