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Imposte da pagare per l'acquisto della Prima e Seconda Casa

Imposte da pagare per l’acquisto della Prima e Seconda Casa

Di

Tre Pievi

Pubblicato in Fiscale Su Agosto 23, 2017

Le imposte che devono essere pagate per l’acquisto della prima e seconda casa

Statistiche Per l’acquisto di una casa siamo tenuti a versare determinate imposte che variano a seconda dei differenti casi che andremo sotto a differenziare a seconda se l’acquisto avvenga usufruendo delle agevolazioni per la prima casa e/o se in regime di Iva o l’imposta di registro, oltre all’imposta ipotecaria e catastale.
Vediamo cosa accade nel caso di acquisto della prima e della seconda abitazione. Sull’acquisto della prima abitazione spetta il “bonus prima casa”.  Sono esclusi dall’agevolazione gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Usufruendo di tale agevolazione, in caso di acquisto della prima casa: se il venditore è un privato, oppure un’impresa di costruzione o ristrutturazione che vende oltre cinque anni dal termine dei lavori e che non opta per l’applicazione dell’Iva nell’atto di vendita, è dovuta l’imposta di registro al 2% (non si applica l’Iva), l’imposta ipotecaria nella misura fissa di 50,00 euro e l’imposta catastale nella misura fissa di 50,00 euro; se invece l’atto di vendita rientra nel campo Iva (perché si acquista da un’impresa di costruzione o ristrutturazione entro cinque anni dal termine dei lavori o perché, anche se la vendita avviene oltre i cinque anni dal termine dei lavori, l’impresa opta, dichiarandolo nell’atto di vendita, per assoggettare l’atto ad Iva), l’acquirente dovrà versare l’Iva con aliquota al 4% oltre alle imposte di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fisa di euro 200,00 ciascuna.

La tassazione dell’acquisto della prima casa è agevolata. Quando, invece, si tratta dell’acquisto di una casa diversa dalla prima: se il venditore è un privato, oppure un’impresa di costruzione o ristrutturazione che vende oltre il termine di cinque anni dal termine dei lavori e non opta per l’applicazione dell’Iva nell’atto di vendita o un’impresa “non costruttrice” che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione, è dovuta l’imposta di registro al 9% (non si applica l’Iva), l’imposta ipotecaria nella misura fissa di 50,00 euro e l’imposta catastale nella misura fissa di 50,00 euro; se invece il venditore è un’impresa di costruzione o di ristrutturazione che vende entro i cinque anni dal termine dei lavori oppure un’impresa di costruzione o ristrutturazione che vende oltre i cinque anni dalla fine dei lavori ma non opta, nell’atto di vendita, per l’applicazione dell’Iva, l’acquirente sarà tenuto a versare l’Iva con aliquota al 10% (al 22% nel caso in cui oggetto di compravendita siano immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9) oltre all’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna.

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